Benvenuti

Responsabilità amministrativa

Il sito è dedicato alla materia della responsabilità amministrativa degli agenti pubblici. Oltre ad offrire gratuitamente un costante aggiornamento della giurisprudenza contabile (in banca dati sono presenti 13.269 decisioni e 8.884 massime) il sito ospita anche decisioni rese da altri organi giurisdizionali, oltre che, naturalmente, dalle sezioni di controllo della Corte dei conti. E' disponibile anche una banca dati completa di tutte le decisioni e massime ufficiali della Corte costituzionale dal 1956 ad oggi (pari a 18.455 decisioni e 34.894 massime).
Il sito è curato da Robert Schülmers, in collaborazione con Lucia d'Ambrosio, entrambi magistrati contabili.
L'invio di materiale e/o di contributi da parte di chiunque abbia interesse alla materia sono i benvenuti.

In evidenza

La giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale derivante da attività non autorizzate di pubblici dipendenti presso terzi

di Antonio Vetro

Nella recentissima sentenza n. 31/2012 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti si legge che la Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico, per sentirlo condannare al risarcimento del danno “in relazione allo svolgimento di attività retribuite presso terzi non autorizzate dall’ente di appartenenza, correlate a una pluralità di condotte delittuose, tra cui la sistematica e ripetuta intromissione illecita in sistemi informatici protetti per l’acquisizione di notizie da comunicare ai soggetti interessati”. » Continua

A prima lettura

Responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitariore e riflessi sulla responsabilità dei pubblici funzionari

di Antonio Vetro

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza in data 24 novembre 2011, nella causa n. C 379/10, ha statuito che “la Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. » Continua

Controllo

Ultimi inserimenti

26/04/2012 - I proventi delle contravvenzioni stradali e destinate dall’amministrazione al pagamento del salario accessorio del personale assunto ai sensi dell’art. 208 comma 5 del Codice della Strada sono soggette ai limiti dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010, come convertito dalla legge n.133/2008 (Sez. Sardegna)
18/04/2012 - Il finanziamento di una spesa di investimento mediante la permuta di un immobile di proprietà comunale non può considerarsi di per sé elusivo del patto di stabilità (Sez. Em. Rom.)
18/04/2012 - Possibilità di destinare gli introiti derivanti dall’alienazione di un fabbricato all’estinzione anticipata della quota capitale di mutui (Sez. Em. Rom.)
17/04/2012 - I limiti di spesa per personale temporaneo o con lavoro flessibile (art. 9, c 28, DL 78 del 2010) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. (SSRR controllo)
04/04/2012 - Limiti e divieti in materia di assunzioni in una Azienda speciale di Comune soggetto a patto di stabilità (Sez. Lombardia)
22/03/2012 - Verifica dell'andamento della spesa farmaceutica ospedaliera nelle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna e dei necessari monitoraggi e controlli. (Sez. Sardegna)
22/03/2012 - L’indennità di esproprio e la cessione volontaria dei fondi agricoli dopo la sentenza della Consulta n. 181 del 2011 (Sez. FVG)
22/02/2012 - Sottoponibilità a controllo preventivo di legittimità di atti del Presidente della Provincia di Bolzano in qualità di soggetto attuatore per l'emergenza carceri (SSRR controllo)
17/02/2012 - Criticità strutturali tali da determinare squilibri strutturali del bilancio che possono provocarne il dissesto finanziario del Comune (Sez. Piemonte)
15/02/2012 - Criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), del D.L. n. 138/2011. (Sez. autonomie)

Osservatorio

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28/11/2011 - Il trattamento economico dei magistrati non è intangibile (TAR Lombardia - Sez. Brescia)
04/11/2011 - Il macroscopico difetto di giurisdizione del giudice a quo rende la questione inammissibile (Corte cost.)
21/10/2011 - Calabria: nell'indennità di risoluzione consensuale del rapporto di pubblico impiego va calcolata la tredicesima (Corte cost.)
21/10/2011 - Regione Abruzzo: per le maggiori spese a favore degli impianti sciistici di Scanno manca l’indicazione della copertura (Corte cost.)
21/10/2011 - La carica di Sindaco di un grande Comune è totalmente incompatibile con l’esercizio della funzione parlamentare (Corte cost.)
06/10/2011 - Un tribunale oggetto di pressioni esterne da parte di altri poteri dello Stato non appare indipendente ed imparziale in violazione dell’art. 6 CEDU (Corte EDU, V sez.)
04/10/2011 - Il divieto di importazione, vendita o utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria al principio di libera prestazione dei servizi (Corte Giustizia, Grande Sez.)
30/09/2011 - Viola il principio di leale collaborazione la nomina dell’avv. Pecorella a Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano (Corte cost.)
30/09/2011 - L’accoglimento di un conflitto di attribuzione ex art. 68 della Costituzione rende inammissibile l’esame di un successivo ricorso sollevato da un giudice diverso avverso il medesimo atto parlamentare (Corte cost.)
27/09/2011 - La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica può essere affidata in via diretta (CdS, sez. V)

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Curiosità

L'Eccezione dell'anno (o forse del secolo)

Nel corso di un processo di reponsabilità amministrativa (Sicilia n. 44/2012) osserva il Giudice a fronte dell'inedita eccezione sollevata dal Difensore di uno dei convenuti, cui, ovviamente, il danno era stato contestato in Euro:
“Priva di fondamento è anche l’ulteriore l’eccezione sollevata dal convenuto C. il quale ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della Corte dei conti in quanto l'euro, a differenza della preesistente moneta nazionale, non è di proprietà dello Stato italiano ma dell'Istituto di emissione (Banca Centrale Europea) ente sovranazionale su cui lo Stato italiano ed i suoi organi, compresa la Corte dei Conti, non ha alcuna competenza né alcuna sovranità.” (nel riquadro: Honorè Daumier, Les avocats à la cour d'assises, 1862-1865)

 


News dalla giurisdizione a cura di R. Schülmers



novità processo contabile - Corte dei conti, Iª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 238 del 07/05/2012
La decisione sull’istanza di nullità intervenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’articolo 17, comma 30-ter, determina responsabilità del Giudice ma non pregiudica i diritti delle parti Premesso che sul punto non si sono pronunciate le SS.RR. con la decisione n. 13/2011/QM, la perentorietà del termine stabilito nell’art. 17, comma 30-ter e riguardante il termine entro cui il giudice si deve pronunciare potrà essere riguardata sotto il profilo e della durata del processo, ai fini di stabilire se sia stata violata la norma sulla ragionevole durata del processo stesso, e dell’eventuale responsabilità disciplinare del giudice, senza però che il suo superamento possa essere causa di trattamento deteriore di una delle parti

novità responsabilità amministrativa in generale - Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 217 del 07/05/2012
L’art. 17 della l. 127/1997 e, successivamente, l’art. 97 del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267, mantengono per il segretario comunale la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale Infatti il T.U. n. 267/2000 ha assegnato al segretario dell’ente locale, in linea generale, oltre agli altri compiti indicati dal menzionato art. 97, le “funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” e quelle di “sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività”. Ne consegue che l’intervenuta soppressione, ai sensi dell’art. 17, comma 85, della l. n. 127/1997, del parere di legittimità del segretario (comunale o provinciale) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, già previsto dall’ art. 53 della l. n. 142/1990, non esclude che permangano in capo al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un’area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’ente locale, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti

novità reati in genere commessi da pubblici dipendenti - Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 247 del 03/05/2012
La prolungata ed articolata attività criminale del funzionario infedele determina un danno patrimoniale da inadempimento (ossia da lesione del sinallagma) pari ad un terzo della retribuzione percepita In particolare, riconfigurato il contestato danno da disservizio quale danno da inadempimento agli obblighi contrattuali gravanti sul convenuto (ovvero in un danno da violazione del sinallagma), va considerato il pregiudizio che tutti quanti i reati ascritti allo stesso abbiano arrecato rispetto al normale svolgimento delle sue incombenze di servizio. Di conseguenza, posto che è evidentemente impossibile dimostrare analiticamente in qual specifica misura l’odierno convenuto abbia distratto le proprie energie lavorative (sia fisiche che mentali) e le abbia invece indirizzate verso l’uno o l’altro dei vari profili della complessiva attività criminosa (ivi inclusa la “percezione” del relativo pretium), può tuttavia tenersi conto dell’arco temporale intercorso tra luglio 1996 e marzo del 1997 (secondo quanto evincibile ancora dalla sentenza penale di primo grado), lungo il quale si è dipanata quell’attività criminosa e, quindi, stimare che all’incirca per un quantitativo temporale equivalente ad un terzo di quel periodo il convenuto sostanzialmente non abbia lavorato; e, anzi, si sia dedicato ad attività totalmente contrarie ai propri doveri d’ufficio [Fattispecie in cui un militare della Guardia di Finanza in servizio presso l’aeroporto di Linate era stato riconosciuto colpevole dei reati, commessi tra il 1996 e il 1997, di associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di favoreggiamento e di sfruttamento dell’altrui prostituzione; di corruzione (dietro corrispettivo sia in denaro che mediante prestazioni sessuali) in relazione alla condotta sottesa ai reati di ingresso illegale in Italia; di concussione e violenza sessuale nei confronti di una delle donne avviate alla prostituzione nell’ambito del reato associativo su descritto; di altri reati minori]

novità processo contabile - Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 328 del 02/05/2012
La nozione di specificità non può riferirsi ai termini, singolarmente considerati, adoperati nella notizia di danno, ma resta ancorata ad una valutazione complessiva della stessa notizia, che non deve riferirsi ad una pluralità indifferenziata di fatti La denuncia di un presunto generalizzato incremento dei consulenti esterni da parte di un Ente pubblico di per sé non costituisce ancora, in assenza di altri elementi di giudizio oltre il mero aumento del loro numero rispetto al passato, ipotesi di danno, non essendo vietato in assoluto rivolgersi a consulenti esterni e non scaturendo necessariamente da tale ricorso a risorse esterne all’ente danno erariale, ove risultino rispettati i limiti di legge all’esercizio di tale possibilità. Di conseguenza una tale notizia difetta il necessario carattere di specificità richiesto dalla legge e, ancor prima, dalla giurisprudenza costituzionale, risultando abbastanza evidente che la verifica dell’ipotesi prospettata nella notizia implichi da parte dell’Organo inquirente, necessariamente, l’esercizio di un’attività diretta ad acquisire atti o documenti non individuabili a priori con un adeguato livello di precisione. Sotto questo profilo, non è di conseguenza condivisibile la tesi volta a trarre il carattere di specificità della notizia dalla nozione di “consulenza” utilizzata nella denuncia, basata cioè sull’assunto in base al quale la notizia sarebbe sufficientemente specifica in quanto sostanzialmente limitata ai consulenti e collaboratori

novità reati contro la pa - Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 322 del 27/04/2012
L’adozione di rigide misure disciplinari nei confronti del pubblico ufficiale infedele incide, diminuendola, sulla quantificazione del danno all’immagine Il danno all’immagine della Pubblica amministrazione può essere parzialmente ridimensionato rispetto alla quantificazione operata dalla Sezione territoriale non solo in ragione della condotta restitutoria tenuta dall’appellante, ma anche in ragione della tempestività della reazione all’illecito da parte della Pubblica Amministrazione la quale ha adottato rigide misure disciplinari nei confronti del sottoufficiale (di cui la stampa ha dato notizia) ed ha, pertanto, dimostrato, come rilevato dalla difesa dell’appellante, di aver sanzionato con efficacia il comportamento infedele del proprio dipendente

novità responsabilità amministrativa in generale - Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1337 del 24/04/2012
Il controllo di regolarità contabile svolto dalla figura del responsabile del servizio finanziario e di ragioneria implica anche il controllo di legittimità della spesa Premesso che il parere di regolarità contabile richiesto dall’art. 53 della legge 142/1990 al responsabile di del servizio finanziario o di ragioneria è atto sostanzialmente diverso dall’“attestazione” di copertura finanziaria che il medesimo o altro funzionario è chiamato a rilasciare, consistendo il primo consiste in una valutazione in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sottoposta ad esame ed integrando la seconda una verificazione più specifica concernente la copertura finanziaria del relativo impegno, secondo la giurisprudenza contabile prevalente il parere di regolarità contabile significa controllo di legittimità della spesa. Invero, la norma che individua il vero principio fondamentale in materia, distinguendo il controllo finanziario relativo all’attestazione della copertura finanziaria da quello di regolarità contabile, è l’art. 20 del r.d. n. 1214/1934 TU Corte dei conti, ove si prevede che “La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti”. Tale norma, che si applica all’attività di controllo della Corte dei conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile, tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni; e dunque per regolarità contabile deve intendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai regolamenti.

mala gestio di una pubblica amministrazione - Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sent. n. 428 del 23/04/2012
Il sindaco di una società pubblica non deve limitarsi ad un controllo formale degli atti di gestione ma deve effettuare un controllo sostanziale sul rispetto dei principi di “corretta amministrazione” Tale controllo non deve sostanziarsi in un controllo di “merito” sulla opportunità e sulla convenienza delle scelte operate dagli amministratori, in quanto una siffatta ingerenza sulla gestione amministrativa lederebbe l’autonomia gestionale e decisionale degli amministratori, ma non si esaurisce neppure in un solo controllo di legittimità “formale”, e richiede anche un controllo di legittimità “sostanziale”. Ciò significa che il sindaco deve fare valutazioni circa la ragionevolezza dell’operazione riferendosi a specifici parametri (i.e. situazione patrimoniale della società) [Nel caso di specie il collegio sindacale tollerava che l’organo amministrativo assumesse decisioni incompatibili con la situazione economico-finanziaria del Gruppo, caricando il bilancio di oneri finanziari aggiuntivi e insostenibili e determinando di conseguenza il tracollo finanziario della società]

giurisdizione contabile - Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 238 del 23/04/2012
Sussiste la giurisdizione del giudice contabile sulle società interamente partecipate da un ente pubblico ed incaricate dello svolgimento di un pubblico servizio Va infatti considerato che nel caso di società a totale capitale pubblico che svolga funzioni prevalentemente riferibili alla Pubblica Amministrazione, il danno provocato dall’amministratore al patrimonio sociale non può che implicare un danno diretto al socio, alla società pubblica (tenuto conto che non si realizza una confusione di apporti finanziari da parte di più soggetti) e, quindi, un danno erariale. Di conseguenza, ai fini della sussistenza del danno erariale e della giurisdizione contabile, occorre verificare nella fattispecie concreta e, quindi, analizzando caso per caso, se il danno sia arrecato ad un soggetto che svolgendo un servizio pubblico, possa considerarsi avere natura sostanziale di ente pubblico [Nel caso di specie viene affermata la giurisdizione contabile rispetto ai danni cagionati dai suoi amministratori a “Polesine Acque spa”, società concessionaria del servizio idrico integrato per l’area geografica in questione]

incarichi esterni - Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sent. n. 427 del 19/04/2012
Tutte le somme erogate al consulente esterno costituiscono un danno all'erario dell'Ente locale a prescindere dall'attività concretamente svolta da costui Il legislatore, infatti, si è occupato di disciplinare in dettaglio i presupposti legittimanti il ricorso alla collaborazione esterna così esprimendo a monte una valutazione di utilità, per cui è, oltre che illegittimo, assolutamente inutile qualsiasi conferimento di incarico che non rispetti i presupposti normativi. In altri termini lo stesso legislatore subordina l'utilità delle collaborazioni a ferrei limiti legali, solo in presenza dei quali si giustifica l'esborso di denaro.

sanità pubblica - Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia-Giulia, sent. n. 50 del 18/04/2012
Costa caro ai vertici ASL l’abuso del c.d. “comando finalizzato” per consentire ad alcuni dipendenti di frequentare – a spese dell’Ente – dei corsi universitari Premesso che l’istituto contrattuale del c.d. “comando finalizzato” (a) mira a consentire al dipendente che lo richiede la frequentazione, per periodi di tempo limitati, di centri di ricerca di eccellenza tali da impartire al dipendente un incremento indubbio di professionalità che potrà essere posta al servizio dell’azienda di appartenenza, e che (b) tale comando non è accompagnato – se non in casi eccezionali – dal diritto ad assegni; ciò premesso non rientra certamente tra le finalità perseguite da tale istituto contrattuale la formazione ordinaria del personale infermieristico onde consentire allo stesso il conseguimento della laurea specialistica [Nella fattispecie viene accertato un danno erariale consumato ai danni dell’Azienda Socio Sanitaria n. 1 “Triestina” dagli allora Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario per avere concesso a dieci dipendenti il c.d. “comando finalizzato” per frequentare presso l’Università degli Studi di Firenze, sede di Empoli, corsi di laurea specialistica nelle materie infermieristiche o collegate alle mansioni svolte all’interno dell’azienda; in particolare la responsabilità amministrativa dei convenuti viene individuata nell’aver concesso il rimborso delle spese di viaggio, vitto alloggio, oltre ad aver continuato l’erogazione dei compensi, utilizzando un istituto previsto dal CCNL del 20.09.2001 per finalità diverse da quelle per cui era previsto e fornendo ai beneficiari un ingiusto vantaggio a scapito degli altri dipendenti]

novità reati contro la pa - Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 475 del 16/04/2012
La contestazione del danno all’immagine non è preclusa dal fatto che la pena sia stata comminata in seguito ad un patteggiamento Invero la sentenza che applica una pena concordata superiore a due anni (nel caso di specie pena di anni tre), ai sensi della nuova formulazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., pur non avendo forza di giudicato a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., comunque, “è equiparata ad una pronuncia di condanna” (art. 445, 1bis) per determinate finalità e per la produzione di ben precisi effetti. Ad avviso del Collegio, dunque, l’equiparazione tra la sentenza definitiva di patteggiamento e quella di condanna deve essere riconosciuta anche ai fini della possibilità per il Procuratore regionale di chiedere il risarcimento del danno all’immagine essendo del tutto illogica un’interpretazione che consenta al responsabile dell’illecito, attraverso la scelta del patteggiamento, non solo di ottenere i relativi benefici in sede penale, ma anche di conseguire l’ulteriore inammissibile vantaggio di sottrarsi all’azione di responsabilità per il risarcimento di tale figura di danno.

reati in genere commessi da pubblici dipendenti - Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 286 del 13/04/2012
I delitti contro la pubblica amministrazione che legittimano la contestazione del danno all’immagine non sono solo quelli previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale La Sezione ritiene che un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge 97/2001, articolo 7, consente l’affermazione che l’azione risarcitoria di cui alla norma è consentita ogni qualvolta sia stato commesso un delitto contro la pubblica amministrazione e che l’indicazione contenuta nella legge - delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - intitolato proprio dei delitti contro la pubblica amministrazione, non possa escludere ogni reato contro la pubblica amministrazione indipendentemente dalla sua collocazione nel codice penale o in leggi speciali. Non essendo il processo di responsabilità amministrativa assimilabile al processo penale (si veda al riguardo la sentenza della I Sezione, n. 56/2010) non valgono le tassatività previste in quella giurisdizione e sarebbe illogico e non conforme a costituzione che il legislatore abbia inteso limitare la risarcibilità del danno all’immagine alle sole ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo I capo II del codice penale, trascurando altre ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione non meno gravi e anzi puniti con pene anche più pesanti di quelle previste per alcuni reati di cui al titolo I capo II del libro II cp, come l’ipotesi di truffa di cui al capoverso dell’articolo 640 c.p. o addirittura le ipotesi (che qui non ricorrono) di cui all’art. 640-bis c.p.

responsabilità amministrativa in generale - Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 206 del 28/03/2012
Le spese per ricostruire e ricondurre sui binari della regolarità amministrativa la contabilità dell’amministrazione determinano un “danno da disservizio” Le attività illecite poste in essere dalla convenuta, protrattesi dall’anno 2002 sino al settembre 2006, hanno in concreto determinato una rilevante alterazione della contabilità comunale, con la conseguenza che l’ente ha dovuto dedicare alla ricostruzione delle numerose e diversificate anomalie ed al ripristino di un quadro di regolarità. La giurisprudenza della Corte dei Conti è costante nel ritenere sussistente il c.d. “danno da disservizio” in tutti i casi in cui i risultati raggiunti da parte dell’ apparato organizzativo sono negativamente influenzati dall’omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente ovvero dall’esigenza di porre rimedio a situazioni di diffusa irregolarità determinata da comportamenti irregolari od illeciti di alcuni dipendenti

incarichi esterni - Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 263 del 28/03/2012
L’incarico esterno deve essere necessariamente determinato nel suo oggetto Invero, l’oggetto dell’incarico costituisce il parametro di base per valutare sia la rispondenza dell’incarico medesimo ai fini istituzionali dell’ente, sia la reale sussistenza della ineludibile necessità di fare ricorso a terzi (c.d. “indefettibilità” della consulenza), sia la “congruità” e la “proporzionalità” del compenso e sia, infine, il corretto espletamento dell’attività commissionata.

processo contabile - Corte dei conti, IIIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 257 del 27/03/2012
Inammissibile l’atto d’appello che si compone di un’elencazione di censure nei confronti della sentenza impugnata dalla quale non emerge una chiara esplicitazione delle stesse con riferimento a concreti elementi fattuali e di diritto Invero, sebbene l’onere in questione debba ritenersi soddisfatto anche mediante un’esposizione sommaria delle doglianze, ciononostante questa deve consentire al giudice del gravame di identificare i punti impugnati e le (relative) ragioni di fatto e di diritto. L’art. 342 cpc, infatti, pur non richiedendo una specificazione rigorosa o l’adozione di formule particolari e sacramentali, essendo sufficiente, appunto, la predetta esposizione sommaria, impone, comunque, come espressamente previsto dall’art. 98 del RD 13 agosto 1933, n. 1038, che i motivi, in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame siano debitamente specificati di modo che il Giudice non possa e non debba farsi interprete del volere e delle ragioni dell’appellante

appalto di lavori e contratti pubblici - Corte dei conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 376 del 26/03/2012
Costa caro agli amministratori di un’ASL ignorare un’informativa antimafia atipica emessa a carico di un’impresa parte di un’ATI affidataria del servizio di pulizia A prescindere dai sopravvenuti limiti normativi, di derivazione comunitaria, che determinano il divieto di rinnovare o prorogare un contratto di servizi in favore di imprese affidatarie della relativa fornitura, sono comunque responsabili del danno patrimoniale cagionato all’Amministrazione di appartenenza i direttori generali pro tempore, il dirigente del servizio provveditorato, il responsabile del servizio acquisizione di beni e servizi e l’avvocato dirigente dell’ufficio legale dell’ASL NA 5, in ragione dei reiterati atti di rinnovo e proroga di un contratto di servizio di pulizia delle strutture sanitarie in favore di un’associazione temporanea di imprese di cui faceva parte, in misura nettamente maggioritaria (81%), un’impresa colpita da un’informativa antimafia atipica della Prefettura in quanto facente parte anche di un consorzio che stava partecipando alla nuova gara per l’affidamento del servizio scaduto

responsabilità amministrativa in generale - Corte dei conti, Iª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 154 del 23/03/2012
La costituzione di parte civile dell’Amministrazione danneggiata non preclude l’esercizio dell’azione di responsabilità L’eventuale costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale non fa venire meno la legittimazione del Procuratore regionale di attivare, eventualmente, l’autonomo e separato giudizio di responsabilità amministrativa. Anzi, secondo una autorevole corrente dottrinaria e giurisprudenziale, il principio di “esclusività della legittimazione del Procuratore regionale” dovrebbe condurre il Giudice penale a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per quanto riguarda il ristoro dei danni, anche a tutela degli stessi agenti pubblici. Essi, infatti, nel regime della responsabilità amministrativa, godono di alcune tutele non applicabili nell’ordinario sistema processuale penale e civile (dalla limitazione del grado di colpa alla riduzione dell’addebito, dall’intrasmissibilità ereditaria salvo arricchimento alla parziarietà pro-quota dell’addebito ecc.) (ex plurimis Sez. I^ giur. Centrale di appello n. 447/2011), fermo restando che, in sede esecutiva, potrà tenersi conto di eventuali ristori del danno conseguiti

incarichi esterni - Corte dei conti, IIª Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 174 del 23/03/2012
La violazione degli ormai noti vincoli posti dalla legge al conferimento di incarichi esterni fonda ipso facto la colpa grave degli amministratori Nella fattispecie, deve in effetti ritenersi che fosse da tempo notoria, presso gli enti locali, l’impossibilità di avvalersi dell’onerosa collaborazione di personale esterno per compiti che potevano essere ugualmente svolti dalle risorse umane interne. E questa notorietà comporta indubbiamente la gravità delle colpe sia degli amministratori che approvarono la deliberazione di conferimento dell’incarico e del dirigente che espresse parere favorevole sul provvedimento, che del dirigente che emanò la determinazione

pubblico impiego e rapporto onorario - Corte dei conti, Sez. giur. Trento, sent. n. 12 del 23/03/2012
Lede il rapporto sinallagmatico tra retribuzione e prestazione lavorativa l’esercizio non autorizzato di attività extralavorativa durante i periodi di congedo ordinario o di assenza per permessi di vario tipo Nella specie vengono meno le ragioni sottostanti alla erogazione del trattamento retributivo da parte dell’amministrazione di appartenenza della convenuta durante i periodi contestati dall’attore, poiché tutte le assenze autorizzate e retribuite dal servizio non esonerano il dipendente dall’obbligo di fedeltà e di esclusività. Il che vale anche nelle ipotesi in cui l’attività professionale incompatibile sia stata prestata presso terzi durante il congedo ordinario, ovvero in occasione della fruizione di permessi richiesti a vario titolo, fra cui quelli ex legge 104/92. Invero, gli obblighi sottostanti al rapporto di lavoro pubblico permangono anche nei casi in cui il pubblico dipendente si trovi temporaneamente esonerato dall’obbligo di prestare attività lavorativa per ragioni di salute, anche perché in tali circostanze - correlativamente alla percezione della retribuzione durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, ed in applicazione del principio di sinallagmaticità delle prestazioni - la controprestazione dovuta dal lavoratore assente per malattia si converte nell’obbligo di curarsi e di non prestare altre attività anche solo assimilabili a quelle lavorative, anche per non aggravare la durata e l’entità della malattia stessa, in applicazione del principio di cui all’art. 2104 cod. civ. che prescrive l’obbligo di diligenza del prestatore di lavoro, e comunque del più generale dovere di eseguire il contratto in buona fede imposto dall’art. 1375 cod. civ.
con nota di:
Luigi D'angelo, Assenteismo fraudolento e danno all'immagine

reati contro la pa - Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 195 del 21/03/2012
La condanna per corruzione degli amministratori di una società partecipata determina un danno patrimoniale indiretto all’immagine dell’ente pubblico partecipante Le condotte contestate al convenuto sono fonte di danno all’immagine degli Enti (soci pubblici della società privata partecipata), che hanno subito un danno patrimoniale indiretto, consistente nella lesione del decoro e del prestigio della istituzione, conseguente allo “strepitus fori” prodotto dalla celebrazione del processo e la risonanza del fatto che ha compromesso, nella percezione del cittadino comune, la credibilità e l’affidabilità degli Enti con conseguente grave pregiudizio per l’immagine dell’amministrazione (Nel caso di specie i convenuti in giudizio, amministratori di Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a., oggi divenuta FERROVIENORD s.p.a., venivano condannati per il danno all’immagine cagionato alla Regione Lombardia e alla controllante Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.)



 
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Segnalazione

    Codice della contabilità pubblica

    a cura di Vittorio Raeli